Ecobonus 110% – Tutto quello che c’è da sapere!

Cosa serve per accedere all’ECOBONUS 110%

 

Per usufruire dell’aliquota del 110% è obbligatorio rispettare i seguenti vincoli:

  • Gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche, dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento;
  • Redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
  • I materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017;

Per poter accedere all’Ecobonus 110% è necessario rientrare i seguenti interventi:

  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il raffrescamento, riscaldamento o fornitura di ACS (Acqua Calda Sanitaria) a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento all’installazione di un impianto fotovoltaico con relativo sistema di accumulo (anche successivo). La percentuale del 110% viene calcolata sul costo complessivo delle spese, che non deve superare i 30.000 euro, ed è riconosciuta anche per le spese dello smaltimento e bonifica impianto sostituito.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il raffrescamento, riscaldamento o fornitura di ACS a condensazione, con efficienza almeno di classe A come previsto dal regolamento delegato (UE) n 811/2013, a pompa di calore, inclusi anche impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento all’installazione di un impianto fotovoltaico con relativo sistema di accumulo (anche successivo). La percentuale del 110% viene calcolata sul costo complessivo delle spese, che non deve superare i 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ed è riconosciuta anche per le spese dello smaltimento e bonifica impianto sostituito.
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali, con un’incidenza superiore al 25% della superficie totale dell’edificio. La percentuale del 110% viene calcolata sul costo complessivo delle spese, che non deve superare i 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Se eseguiti contemporaneamente ad almeno uno degli interventi sopracitati, si può conteggiare nel 110% anche:

  • Installazione di Impianti Solari Fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino ad un ammontare complessivo delle spese che non superi i 48.000 euro (con un limite di spesa per i 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico)
  • Installazione simultanea o successiva, di sistemi di accumulo integrati nel’impianto solare fotovoltaico, alle stesse condizioni e limiti di importo dell’impianto fotovoltaico e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo
  • Installazione di infrastrutture adibite alla ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • Interventi di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente

 

Inoltre:

  • l’incentivo deve essere suddiviso  in 5 quote annuali di pari importo e riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • gli interventi detraibili devono essere eseguiti su condomini oppure singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale o su Istituti autonomi case popolari
  • in alternativa alla fruizione diretta del Bonus, è possibile usufruire di:
    • lo sconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
    • la cessione del credito, cioè la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

 

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